L’articolo 36 della legge urbanistica provinciale (L.P.10 luglio 2018, n.9, “Territorio e paesaggio”) si riferisce ai cambi di destinazione d’uso. Il Comune di Bolzano ha evidenziato che l’art.36 rimanda all’art.19 della stessa legge, il quale recita che per i cambi di destinazione d’uso, ad esempio da negozio ad un’altra attività commerciale, bisogna pagare all’amministrazione una quota sul plusvalore generato dal cambio di attività. Ai sensi del vigente “Regolamento sulla determinazione e riscossione del contributo di intervento comunale”, non sono dovuti contributi, in quanto gli oneri di urbanizzazione primaria si intendono assolti, gli oneri di urbanizzazione secondaria non sono dovuti per la nuova destinazione d’uso, ed infine, il contributo sul costo di costruzione non è anch’esso dovuto, perché l’aliquota dell’ 1% del Costo di Costruzione prevista da detto Regolamento, è la medesima per entrambe le destinazioni d’uso oggetto di cambio (commercio al dettaglio e attività di esercizio pubblico). Questo rafforza a nostro avviso la non applicazione di plusvalore. Per questo motivo abbiamo interrogato l’Assessore competente per capire se sia allo studio una modifica dell’art.19 della legge urbanistica provinciale che consenta di applicare il pagamento del plusvalore solo in relazione alle aree di espansione e non per i cambi di destinazione d’uso.
L’Assessora Maria Hochgruber Kuenzer ha risposto che la modifica dell'articolo 19 è già in fase di elaborazione e verrà presentata in aula in autunno, nell’ambito di un pacchetto di modifiche da lei già preannunciate.
Questa interrogazione è stata motivata, oltre che dalle esigenze manifestate dagli operatori di settore, dal valore del riconoscimento delle differenze tra aree urbane e aree rurali e di valle, che purtroppo ogni tanto sfuggono all’agire del governo provinciale.
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